Art. 78
Prescrizione del diritto all'imposta
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-78
Prescrizione del diritto all'imposta
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La disposizione disciplina i tempi entro cui l'amministrazione finanziaria può esigere il pagamento dell'imposta di registro. Quando l'imposta risulta definitivamente accertata, il credito dello Stato ha un termine di validità limitato nel tempo. Se l'amministrazione non riscuote la somma dovuta entro dieci anni, il diritto a richiederla si estingue per prescrizione. Di conseguenza, trascorso questo decennio, il contribuente non è più tenuto a versare l'importo richiesto.
La norma stabilisce un limite temporale certo entro il quale lo Stato può riscuotere il proprio credito tributario, garantendo la certezza dei rapporti giuridici ed evitando che la pretesa fiscale rimanga pendente all'infinito.
Si applica all'amministrazione finanziaria titolare del credito fiscale e ai contribuenti debitori dell'imposta di registro definitivamente accertata.
Un contribuente ha un debito per imposta di registro che risulta definitivamente accertato nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'amministrazione lascia trascorrere dieci anni senza richiedere il pagamento del credito, il diritto a riscuotere tale somma si prescrive. Il cittadino, quindi, non potrà più essere obbligato a pagare l'imposta prescritta.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.