Titolo IV

Art. 52 bis

Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione

In vigore dal 1 gen 2005
(Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all', comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell', comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-52-bis

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