Art. 78 · Prescrizione del diritto all'imposta
Titolo VIII

Art. 78

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Prescrizione del diritto all'imposta

In vigore dal 1 lug 1986
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131#art-78