Art. 4

In vigore dal 9 lug 1986
L'università di appartenenza provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al precedente articolo. L'importo del suddetto capitolo è determinato, sulla base del programma delle attività presentato dall'interessato, in sede di predisposizione del bilancio preventivo. Il Ministero della pubblica istruzione, in sede di determinazione dei contributi di funzionamento da destinare alle università, tiene conto anche delle particolari esigenze dell'università che dovrà provvedere alle spese di cui al precedente articolo. L'ufficio di ragioneria dell'università, nell'ambito delle disponibilità dello specifico capitolo di bilancio, e autorizzato a concedere forme di anticipazione al professore interessato, su sua richiesta, con l'obbligo dello stesso di presentare, di volta in volta, la documentazione giustificativa della spesa, ai fini del relativo conguaglio. In prima applicazione del presente decreto, ovvero qualora il professore universitario venga investito della carica o dell'ufficio successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, l'università di appartenenza è tenuta ad apportare le necessarie variazioni al proprio bilancio per l'istituzione dello specifico capitolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 222
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-06;294#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Modalita' di organizzazione e di erogazione delle spese per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane ad organismi internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo