Art. 2
In vigore dal 9 lug 1986
Gli organismi internazionali, cui si riferiscono le disposizioni citate nel precedente articolo, sono quelli costituiti tra università italiane e università straniere o i loro rappresentanti con carattere stabile ed aventi un proprio apparato organizzativo finalizzato alla realizzazione di interessi comuni delle istituzioni universitarie, mediante cooperazione, rapporti, attività ed interscambio di esperienze per il miglior perseguimento dei fini istituzionali delle università.
La rappresentanza di professori universitari italiani concerne l'investitura in una carica o in un ufficio dell'organismo internazionale, quale espressione di interessi comuni di tutte le università italiane partecipanti al predetto organismo e non della sola università di appartenenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-06;294#art-2