Art. 3
In vigore dal 9 lug 1986
L'università italiana di appartenenza del professore universitario investito della carica o ufficio, di cui al precedente articolo, è tenuta a provvedere alle spese e alla organizzazione necessarie per consentirne la partecipazione alle attività dell'organismo internazionale.
Le spese sono quelle relative all'espletamento del mandato quali spese di rappresentanza, spese per viaggi, trasporto, soggiorni, comunicazioni e spese d'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-06;294#art-3