Art. 3
In vigore dal 19 mar 1986
In conseguenza del passaggio alla regione operato ai sensi degli articoli precedenti, i corrispondenti ruoli dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, degli enti, saranno con decreto del Presidente della Repubblica adeguatamente ridotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-15;50#art-3