Art. 3

In vigore dal 19 mar 1986
In conseguenza del passaggio alla regione operato ai sensi degli articoli precedenti, i corrispondenti ruoli dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, degli enti, saranno con decreto del Presidente della Repubblica adeguatamente ridotti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-15;50#art-3

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