Art. 2

In vigore dal 19 mar 1986
La regione, nel provvedere alla disciplina delle modalità relative al passaggio del personale che ne faccia richiesta, garantisce lo stato giuridico ed economico già raggiunto del personale stesso. L'inquadramento definitivo del personale degli enti avviene in ogni caso coevamente a quello del personale statale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-15;50#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di passaggio di personale dallo Stato e dagli enti alla regione Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo