Art. 2
In vigore dal 19 mar 1986
La regione, nel provvedere alla disciplina delle modalità relative al passaggio del personale che ne faccia richiesta, garantisce lo stato giuridico ed economico già raggiunto del personale stesso.
L'inquadramento definitivo del personale degli enti avviene in ogni caso coevamente a quello del personale statale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-15;50#art-2