Art. 1
In vigore dal 19 mar 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
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Il personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti alla regione a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione passa all'amministrazione regionale secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti del personale degli enti le cui attribuzioni sono esercitate dalla regione in virtù di norme di attuazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-15;50#art-1