Art. 3
In vigore dal 24 apr 1986
Gli articoli da 480 a 488, relativi alle disposizioni per le scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;979#art-3