Art. 3

In vigore dal 24 apr 1986
Gli articoli da 480 a 488, relativi alle disposizioni per le scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;979#art-3

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