Art. 4

In vigore dal 24 apr 1986
Gli articoli da 188 a 194 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva: Art. 199. - Nell'Università "La Sapienza" di Roma sono istituite le scuole di specializzazione riportate nei successivi articoli. Art. 200. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare "sub condizione" all'esame di ammissione; all'atto di regolare la iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero dei posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana. Limitazione e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso. Art. 201. - Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, è per esami e titoli. L'esame consiste in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione mediante domande a risposta multipla. Art. 202. - La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione eventualmente indicate nello statuto e comunque riportate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.I. che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 203. - La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 204. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola, designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 208. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola. Art. 205. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università. Art. 206. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 207. - Il direttore ha la responsabilità della scuola. è un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia. Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 208. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Art. 209. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi le proposte alle facoltà per la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte relative a stipule dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti e istituti coinvolti. Art. 210. - Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 211. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 212. - Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 213. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità. Art. 214. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbono esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza e prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento. Art. 215. (Norma transitoria). - Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 199 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta a delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 321
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;979#art-4

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