Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 apr 1986
Gli articoli da 480 a 488, relativi alle disposizioni per le scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-31;979#art-3