Art. 2
In vigore dal 30 giu 1985
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1984 è determinato in L. 765.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-04;267#art-2