Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 giu 1985
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1984 è determinato in L. 765.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-04;267#art-2