Art. 1

In vigore dal 30 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1984 risulta diverso per le regioni centro settentrionali e per quelle meridionali; Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: . Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1984 è determinato in L. 840.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-04;267#art-1

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