Art. 4
In vigore dal 10 nov 1985
Gli articoli da 492 a 502, relativi alla scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria
Art. 492. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria che conferisce il diploma di specialista in sanità pubblica veterinaria.
Art. 493. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria.
Art. 494. - La scuola ha lo scopo di sviluppare la nuova figura del veterinario in conformità alle normative riguardanti il Servizio sanitario nazionale.
Art. 495. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 496. - Il numero degli iscritti è di quaranta per ogni anno e complessivamente di ottanta per l'intero corso di studi.
Art. 497. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 498. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente a giudizio del consiglio della scuola, da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 499. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti:
1° Anno:
istituzioni di diritto amministrativo;
istituzioni di diritto civile e processuale civile;
istituzioni di diritto penale e processuale penale;
organizzazione e metodo della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione sanitaria;
norme e convenzioni di diritto internazionale in materia veterinaria;
principi di statistica ed epizootologia veterinaria;
elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario;
principi di economia politica;
principi di contabilità generale dello Stato.
2° Anno:
servizio sanitario nazionale: organizzazione e legislazione veterinaria nazionale e regionale;
la difesa del consumatore di prodotti di origine animale: legislazione, organizzazione, attività preventiva e repressiva;
la difesa degli allevamenti zootecnici e della popolazione animale: legislazione animale, legislazione ed organizzazione dell'attività preventiva e repressiva;
la difesa igienica degli equilibri ambientali: legislazione, organizzazione ed attività veterinarie;
la produzione industriale: trasporto, conservazione e distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture; analisi delle produzioni zootecniche in Italia, nel Mercato comune e nel mondo;
la produzione di alimenti zootecnici e la produzione di farmaci: aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi; la ricerca bio-veterinaria con funzione pubblica.
Art. 500. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 501. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.
Le attività pratiche (ricerche sui codici, aggiornamento e applicazione delle normative, stabilimenti e laboratori) si svolgeranno presso gli istituti della facoltà e presso le strutture veterinarie del Servizio sanitario nazionale, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 502. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 503. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 504. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1985
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 219
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-18;574#art-4