Art. 2
In vigore dal 10 nov 1985
Gli articoli da 459 a 470, relativi alla scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in diritto
e legislazione veterinaria
Art. 462 (ex 459). - È istituita presso l'Università degli studi di Milano la scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria che conferisce il diploma di specialista in diritto e legislazione veterinaria.
Art. 463. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano.
Art. 464. - La scuola si prefigge lo scopo di curare una particolare conoscenza delle norme vigenti in materia veterinaria sia per coloro che esercitano la professione veterinaria sia per i funzionari addetti ai servizi veterinari.
Art. 465. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 466. - Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studio.
Art. 467. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 468. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrata eventualmente, a giudizio del consiglio della scuola, da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie affini alla specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 469. - Le materie d'insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti:
1° Anno:
1) elementi di diritto costituzionale: disciplina sanitaria veterinaria;
2) elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario;
3) il potere giudiziario: nozioni generali;
4) l'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici;
5) la legislazione veterinaria;
6) la legislazione internazionale in campo veterinario.
2° Anno:
1) l'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia;
2) le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali;
3) gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione;
4) i mangimi nell'attuale legislazione;
5) medicinali per uso veterinario;
6) organizzazione professionale e previdenziale.
Art. 470. - La frequenza dei corsi è obbligatoria.
Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 471. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminani.
Le attività pratiche (verifica dell'applicabilità dei programmi sanitari, analisi delle problematiche sanitarie nel territorio e rilevamento su basi informatiche dei dati epidemiologici) si svolgeranno presso gli istituti della facoltà e presso le strutture veterinarie del servizio sanitario nazionale, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 472. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 473. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 474. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola può essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-18;574#art-2