Art. 3

In vigore dal 10 nov 1985
Gli articoli da 471 a 482, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni Art. 475 (ex 471). - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni che conferisce il diploma di specialista in tecnologia e igiene delle carni. Art. 476. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 477. - La scuola ha lo scopo di fornire una adeguata preparazione tecnico-professionale nel settore del controllo igienico-sanitario e qualitativo delle carni e dei prodotti alimentari derivati, particolarmente ai medici veterinari del servizio sanitario nazionale che operano nella specifica area funzionale di igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale. Art. 478. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 479. - Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 480. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 481. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 482. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: allevamenti e produzione igienica delle carni; anatomia e istologia delle carni; chimica e biochimica delle carni; caratteristiche organolettiche e proprietà funzionali delle carni; anatomia patologica delle carni I; parassitologia delle carni; microbiologia delle carni I; residui e tossici delle carni I; ispezione sanitaria delle carni I; approvvigionamenti annonari, mercati e industrie delle carni I; tecnologie alimentari ed igiene della preparazione e conservazione delle carni I; legislazione sanitaria e commerciale delle carni I. 2° Anno: anatomia patologica della carne II; microbiologia delle carni II; residui e tossici delle carni II; approvvigionamenti annonari, mercati e industrie delle carni II; tecnologie alimentari e igiene della preparazione e conservazione delle carni II; detergenza, sanificazione e antinquinamento negli stabilimenti di lavorazione delle carni; trattamenti igienico-sanitari dei sottoprodotti e avanzi della lavorazione delle carni; epidemiologia delle malattie alimentari da consumo di carni; legislazione sanitaria e commerciale delle carni II; ispezione sanitaria delle carni II. Art. 483. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame possono ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 484. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (analisi di laboratorio chimiche e microbiologiche e esercitazioni presso centri di macellazione, lavorazione, depositi e distribuzione delle carni) si svolgeranno presso i laboratori della facoltà e presso centri e strutture di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti la specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo Art. 485. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 486. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 487. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola può essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-18;574#art-3

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