Art. 6

In vigore dal 6 apr 1985
In attesa dell'applicazione del presente decreto, le amministrazioni consortili sono autorizzate a corrispondere acconti non superiori al 70 per cento dei benefici contrattuali, salvo conguagli ad inquadramento definitivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-10;1169#art-6

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