Art. 2
In vigore dal 6 apr 1985
Al fine dell'individuazione delle qualifiche funzionali apicali, secondo la ripartizione tipologica prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, i consorzi, di norma e salvo quanto previsto nei successivi articoli, assumono la tipologia degli enti consorziati o dell'ente di tipologia più elevata presente nel consorzio, a condizione che la struttura organizzativa e le dimensioni dell'attività, dei servizi e delle opere direttamente gestite giustifichino l'esistenza delle pertinenti posizioni funzionali e connessi profili professionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-10;1169#art-2