Art. 4

In vigore dal 6 apr 1985
In ogni caso la struttura tipologica dei consorzi non può superare quella degli enti di tipo 2, come indicati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Al segretario del consorzio è attribuita la qualifica funzionale massima riconosciuta al consorzio e comunque non inferiore alla sesta qualifica funzionale. Le amministrazioni consorziali devono adeguare le proprie strutture organizzative ed i regolamenti organici alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del presente decreto, con le modalità previste dalla legislazione vigente. In sede di applicazione, al personale destinatario del presente decreto, degli inquadramenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in base alle norme in esso contenute, le posizioni funzionali apicali di struttura organizzativa formalmente rivestite alla data del 31 dicembre 1982 sono conservate ad esaurimento dalle persone che rivestivano e rivestono tuttora le predette posizioni, a prescindere dalla nuova tipologia del consorzio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-10;1169#art-4

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