Art. 2
In vigore dal 9 feb 1985
Gli articoli 70 e 89 del vigente statuto, relativi agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in cardiochirurgia ed in psichiatria sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;957#art-2