Art. 1
In vigore dal 9 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma - Tor Vergata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma - Tor Vergata approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che le scuole di specializzazione in cardiochirurgia - che muta la denominazione in quella di cardioangiochirurgia - e di psichiatria, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono contrassegnate con asterisco.
Lo stesso articolo è integrato nel senso che sono aggiunte le seguenti scuole:
* scuola di specializzazione in anatomia patologica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia;
* scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;957#art-1