Art. 4
In vigore dal 9 feb 1985
Dopo l'art. 224 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "anatomia patologica" ed in "medicina legale e delle assicurazioni".
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 225. - È istituita presso la seconda Università degli studi di Roma - Tor Vergata la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni che conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 226. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di
medicina legale e delle assicurazioni nel dipartimento di sanità pubblica.
Art. 227. - La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in
medicina e chirurgia per un'ulteriore e più specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:
a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'autorità
giudiziaria e con gli operatori forensi per indagini che richiedano conoscenze medico-biologiche da considerare in rapporto a particolari previsioni di diritto;
b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario
nazionale per quanto previsto dal terzo comma, lettera q), dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) le esigenze di natura medico-legale di enti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini.
Art. 228. - La durata del corso è di quattro anni e non è
suscettibile di abbreviazioni.
Art. 229. - Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno e complessivamente di sedici per l'intero corso di studi.
Art. 230. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e
chirurgia che siano abilitati all'esercizio professionale.
Art. 231. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il
superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio.
La valutazione dei titoli, in misura non superiore al 30% del
punteggio complessivo a disposizione della commissione, viene effettuata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei
posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 232. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
medicina legale generale e metodologia;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomopatologica;
tanatologia medico-legale;
patologia medico-legale I.
2° Anno:
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
patologia medico-legale II;
medicina legale penalistica I;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
tossicologia forense.
3° Anno:
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale delle assicurazioni I;
ematologia forense e tecniche di laboratorio;
identificazione personale e indagini di sopralluogo.
4° Anno:
medicina legale delle assicurazioni II;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
psicopatologia forense;
elementi di criminologia;
medicina legale militare e pensionistica privilegiata;
medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina
sociale.
Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e
chirurgia.
Art. 233. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di
ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 236. - Gli iscritti hanno l'obbligo di esercitare, sotto la
guida ed il controllo del personale docente, le seguenti attività pratiche:
di ambulatorio, con relazione scritta od orale;
di sala settoria, con relazione scritta od orale;
di laboratorio medico-legale, ematologico e tossicologico.
L'impegno nelle attività pratiche è obbligatorio per un periodo di frequenza, ai fini dell'apprendimento, non inferiore a sei mesi in turni tra i vari settori, predisposti dal consiglio della scuola.
Il direttore della scuola controlla frequenza e propone al
consiglio della scuola stessa i provvedimenti in ordine all'eventuale recupero delle assenze o alla non ammissione a sostenere l'esame.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, ma non sostitutiva, a giudizio del consiglio della scuola e sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979 n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 235. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
Art. 236. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 237. - È costituito il consiglio della scuola che è
presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è
affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore sovraintende e coordina le attività della scuola, convoca il consiglio, propone alla facoltà i nominativi dei docenti, per quelli a contratto previo parere del consiglio, e dura in carica tre anni.
Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 238. - È istituita, presso la seconda Università di Roma - Tor Vergata, la scuola di specializzazione in anatomia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.
Art. 239. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di
anatomia ed istologia patologica della seconda Università di Roma - Tor Vergata.
Art. 240. - La scuola ha lo scopo di fornire le competenze
necessarie ai settori formativi professionali seguenti:
anatomia ed istologia patologica;
citodiagnostica.
La scuola ha, altresì, lo scopo di fornire le competenze di base necessarie per altre specializzazioni.
Art. 241. - La durata del corso è di quattro anni e non è
suscettibile di abbreviazioni.
Art. 242. - Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
Art. 243. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed è richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 244. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il
superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto
ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 245. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia patologica sistematica I (facoltà di medicina e
chirurgia);
2) tecnica delle autopsie (facoltà di medicina e chirurgia);
3) diagnostica anatomo-patologica macroscopica I (facoltà di medicina e chirurgia);
4) tecniche istologiche ed istochimiche (facoltà di medicina e
chirurgia).
2° Anno:
5) anatomia patologica sistematica II (facoltà di medicina e chirurgia);
6) diagnostica anatomo-patologica macroscopica II (facoltà di medicina e chirurgia);
7) diagnostica istopatologica I (facoltà di medicina e
chirurgia);
8) tecnica e diagnostica citopatologica I (facoltà di medicina
e chirurgia);
9) istituzioni di citogenetica (facoltà di medicina e
chirurgia).
3° Anno:
10) diagnostica istopatologica II (facoltà di medicina e
chirurgia);
11) tecniche di microscopia elettronica e biologia
ultrastrutturale (facoltà di medicina e chirurgia);
12) immunopatologia (facoltà di medicina e chirurgia);
13) tecnica e diagnostica citopatologica II (facoltà di
medicina e chirurgia);
14) anatomia patologica pediatrica (facoltà di medicina e
chirurgia).
4° Anno:
15) diagnostica istopatologica III (facoltà di medicina e
chirurgia);
16) diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale (facoltà di medicina e chirurgia);
17) diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di
legislazione sanitaria (facoltà di medicina e chirurgia);
18) applicazioni statistiche ed epidemiologiche (facoltà di
medicina e chirurgia).
Art. 246. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di
ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 247. - Le attività pratiche della scuola consistono:
1) esecuzione di autopsie;
2) relazione dei verbali di autopsia;
3) allestimento di preparati istologici e citologici;
4) lettura ed interpretazione di reperti istologici e citologici.
Le lezioni di ciascun anno di corso verranno distribuite nell'arco dell'intero anno; la frequenza alle attività pratiche sarà giornaliera per la durata dell'intero anno accademico.
Lo specializzando dovrà esibire, alla fine del corso, le firme di presenza attestanti la frequenza ad almeno il 70% dei corsi teorici e dovrà effettuare almeno 20 esami autoptici, 300 esami istologici per ciascun anno di corso.
In caso di insufficiente frequenza lo specializzando non sarà
ammesso a sostenere gli esami.
Ai fini della frequenza e delle attività didattiche e pratiche
viene riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 248. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
Art. 249. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 250. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se
comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario e fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro nelle pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1985
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 393
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;957#art-4