Titolo I

Art. 3

Farmacista collaboratore

In vigore dal 25 dic 1984
Il farmacista collaboratore svolge le attività farmaceutiche affidategli, nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area di servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei farmacisti appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-3

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