Capo III

Art. 8

Biologo coadiutore

In vigore dal 25 dic 1984
Il biologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-8

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Biologo coadiutore (Art. 8 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo