Titolo I
Art. 1
Farmacista dirigente
In vigore dal 25 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni del personale medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali;
Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 63, devono essere determinate le attribuzioni del restante personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali;
Sentito il parere delle regioni;
Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
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Farmacista dirigente
Il farmacista dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del restante materiale farmaceutico.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
È responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
In particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal responsabile del servizio di diagnosi e cura, la sua consulenza al personale medico per la scelta ed il monitoraggio dei farmaci.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal farmacista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-1