Art. 3
In vigore dal 19 set 1984
Il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:
"Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito o non regolarmente documentate".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-18;538#art-3