Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 19 set 1984
Il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente: "Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito o non regolarmente documentate".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-18;538#art-3