Art. 2
In vigore dal 19 set 1984
L'art. 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:
"Nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai candidati dal presidente all'inizio dell'ultima prova, la commissione in seduta pubblica, constatata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in una unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.
Tutte le buste, debitamente numerate, sono poi raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati dal presidente medesimo, da un altro membri della commissione e dal segretario.
Compiute le operazioni di cui sopra, la commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare lo esame dei lavori.
Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande.
Lo stesso numero viene poi trascritto, non appena aperta la busta contenente il primo lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla bustina contenente il cartoncino di identificazione.
La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo aver ultimato la lettura degli elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio, secondo le norme indicate nel successivo art. 25.
Il voto attribuito viene annotato in calce, in tutte le lettere, sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene indicato nel processo verbale.
Viene annullata la prova di coloro che abbiano firmato il lavoro o lo abbiano contrassegnato in qualunque modo. Viene, ugualmente, annullata la prova del candidato quando la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore.
Se la revisione di tutti i lavori non si esaurisce nella stessa seduta, i lavori riveduti, racchiusi nelle rispettive buste insieme alle buste più piccole, contenenti i cartoncini di identificazione, ed i lavori da rivedere vengono riuniti in piego con le formalità prescritte dal quinto comma dell'art. 21.
Esaurita la revisione di tutti i lavori, si procede al riconoscimento dei nomi mediante l'apertura delle buste più piccole contenenti i cartoncini di identificazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-18;538#art-2