Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 45
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In vigore dal 14 set 1984
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
Roma, 1 agosto 1984
Per l'Amministrazione
Il direttore generale
MONACO
Per la Società
ITALCABLE
Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici
IL PRESIDENTE
GIGLI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-45-2