Art. 45 · DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 45

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In vigore dal 14 set 1984
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 agosto 1984 Per l'Amministrazione Il direttore generale MONACO Per la Società ITALCABLE Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici IL PRESIDENTE GIGLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-45-2