Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 43

CONDIZIONE PER L'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

In vigore dal 14 set 1984
- CONDIZIONE PER L'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE L'efficacia della presente Convenzione, è subordinata alla registrazione presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-43-2

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CONDIZIONE PER L'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE (Art. 43 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo