Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 39

DECADENZA

In vigore dal 14 set 1984
- DECADENZA In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 e seguenti del Codice P.T., può essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall' della presente Convenzione, nonché di ordinare la rimozione a spese della Società degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-39-2

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