Capo I
Art. 5
In vigore dal 18 set 1984
I servizi del Dipartimento sono i seguenti:
Servizio I: "Affari generali e coordinamento";
Servizio II: "Studi e legislazione";
Servizio III: "Documentazione e tecnologia";
Servizio IV: "Relazioni sindacali";
Servizio V: "Amministrazioni dello Stato e relativo personale";
Servizio VI: "Amministrazioni pubbliche territoriali e locali e relativo personale";
Servizio VII: "Enti pubblici e relativo personale";
Servizio VIII: "Funzionamento della pubblica amministrazione".
Il Ministro per la funzione pubblica, con unico o distinti provvedimenti, prepone alla direzione del Servizio il anche personale scelto fra le categorie indicate nella legge 2 aprile 1979, n. 97, e alla direzione degli altri servizi dirigenti generali dello Stato di livello C, ferme restando le norme in tema di comando o di collocamento fuori ruolo.
I servizi possono essere articolati, per omogeneità di materia, in reparti, che a loro volta possono essere suddistinti in sezioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-5