Capo I

Art. 5

In vigore dal 18 set 1984
I servizi del Dipartimento sono i seguenti: Servizio I: "Affari generali e coordinamento"; Servizio II: "Studi e legislazione"; Servizio III: "Documentazione e tecnologia"; Servizio IV: "Relazioni sindacali"; Servizio V: "Amministrazioni dello Stato e relativo personale"; Servizio VI: "Amministrazioni pubbliche territoriali e locali e relativo personale"; Servizio VII: "Enti pubblici e relativo personale"; Servizio VIII: "Funzionamento della pubblica amministrazione". Il Ministro per la funzione pubblica, con unico o distinti provvedimenti, prepone alla direzione del Servizio il anche personale scelto fra le categorie indicate nella legge 2 aprile 1979, n. 97, e alla direzione degli altri servizi dirigenti generali dello Stato di livello C, ferme restando le norme in tema di comando o di collocamento fuori ruolo. I servizi possono essere articolati, per omogeneità di materia, in reparti, che a loro volta possono essere suddistinti in sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-5

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