Capo I

Art. 1

In vigore dal 18 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con il quale vengono dettate disposizioni per la istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: . Il Dipartimento della funzione pubblica, in attesa dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, se nominato, sono titolari delle competenze relative al Dipartimento medesimo. Il Dipartimento, oltre ad essere titolare dei compiti conferitigli dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è anche organismo di ausilio del Ministro per la funzione pubblica per l'esplicazione delle altre competenze delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
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