Capo II

Art. 8

In vigore dal 18 set 1984
Il Servizio III "Documentazione e tecnologia": cura il coordinamento delle informazioni riguardanti sia provvedimenti ministeriali, sia l'attività istituzionale del Ministro; la pubblicazione di rapporti, saggi o raccolte su argomenti specifici direttamente connessi alle funzioni del Dipartimento; cura, oltre alle normali attività di reperimento, segnalazione e conservazione delle documentazioni di stampa (quotidiana, periodica, interna ed estera, specializzata), necessarie all'attività del Ministro e del Dipartimento, i rapporti con gli organi di informazione e provvede alla tempestiva pubblicazione quotidiana della rassegna stampa; cura, altresì, l'osservatorio del pubblico impiego, la ricerca di informazioni e la loro custodia e memorizzazione, anche mediante le tecniche di trasmissione dati a distanza; elabora i dati statistici ed attuariali relativi ai vari aspetti dell'attività del Dipartimento della funzione pubblica; cura i collegamenti con il C.N.E.L., il Ministero del lavoro, e della previdenza sociale, l'Istituto centrale di statistica ed altri organismi similari, anche privati, per l'analisi comparativa dei settori pubblico e privato nelle materie di competenza del Dipartimento. La biblioteca del Dipartimento è compresa nel Servizio "Documentazione" e cura, oltre alla custodia, secondo i criteri aggiornati di biblioteconomia, dei libri e delle pubblicazioni periodiche o quotidiane specializzate, la rassegna della stampa periodica e delle nuove accessioni. Il centro elaborazioni dati, quale struttura operativa del Dipartimento, è diretto dal Servizio "Documentazione", il quale sovrintende altresì alle strutture tecniche preordinate alla rapida trasmissione di notizie. Il Servizio, d'intesa con gli altri servizi, predispone ed aggiorna il programma per la informatizzazione delle attività del Dipartimento e determina la priorità di trattamento delle informazioni che il centro elaborazione dati deve realizzare. Tale programmazione è sottoposta al parere della conferenza dei dirigenti del Dipartimento. Il Servizio tratta inoltre le seguenti materie: tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali, con le modalità di cui all'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; attività necessarie per assicurare, sentito il Ministro del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato; massima utilizzazione e coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; ricognizione, sentito il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, del potenziale informativo esistente nell'ambito della pubblica amministrazione, e dei servizi automatizzati con tecniche informatiche, nonché degli effetti sui costi e sulla utilizzazione del personale; collegamento con centri di elaborazione dati di amministrazioni o enti pubblici e privati che utilizzino o gestiscano centri di informazione, di documentazione e di elaborazione dei dati ai fini della gestione informatica delle attività del Dipartimento e stipulazione, sentiti il Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria generale dello Stato, delle relative convenzioni; salvo eccezionali e motivate ragioni, le pubbliche amministrazioni sono tenute a consentire, alle condizioni da stabilire nelle predette convenzioni, al collegamento con i propri centri di elaborazione dati e archivi elettronici; ricognizione di edifici pubblici e privati per eventuali installazioni di asili nido e mense per i dipendenti civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-8

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Art. 8 Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica. — Testo vigente | Portale Normativo