Art. 1
In vigore dal 25 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell' della convenzione predetta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-rd-1