Allegato II Accordo

Art. 9

Disposizioni relative al periodo stagionale ed ai piani di lavoro

In vigore dal 25 lug 1984
1. Conformemente all', paragrafo 1, punto 1) della convenzione, la commissione fissa il periodo operativo stagionale del sistema, dandone comunicazione con almeno 60 giorni di preavviso agli organismi nazionali della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia responsabili della gestione del traffico aereo. 2. Conformemente all', paragrafo 1, punto 10) della convenzione la commissione stabilisce i piani dettagliati di lavoro per il periodo stagionale e per quello fuori stagione. 3. I piani di lavoro fissano i diversi livelli di allertamento e le operazioni che debbono essere eseguite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-aia-9

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Disposizioni relative al periodo stagionale ed ai piani di lavoro (Art. 9 Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.) — Testo vigente | Portale Normativo