Allegato II Accordo

Art. 10

Misure di sicurezza

In vigore dal 25 lug 1984
1. Nell'attuazione della difesa comune antigrandine debbono essere rispettate le misure di sicurezza derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore rispettivamente nei due Paesi. 2. Il personale in servizio presso il centro operativo e presso le postazioni di lancio deve essere abilitato alla esecuzione delle operazioni relative alla difesa antigrandine ed a conoscenza dei pericoli inerenti allo svolgimento di queste operazioni nonché delle misure di sicurezza che esso è tenuto a prendere nel caso di incidenti, incendio o furto. 3. I programmi e le modalità di abilitazione del personale di cui al precedente paragrafo sono fissati in base alle leggi e regolamenti in vigore nei due Paesi e secondo le direttive impartite dalla commissione. 4. Gli enti pubblici di cui all' della convenzione rilasciano agli addetti alle postazioni di lancio un attestato di abilitazione per il lavoro da svolgere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286#art-aia-10

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Misure di sicurezza (Art. 10 Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.) — Testo vigente | Portale Normativo