Art. 4

In vigore dal 21 giu 1984
Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono sostituiti dagli allegati A e B del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1984 PERTINI CRAXI - SIGNORILE - NICOLAZZI - SCALFARO - SPADOLINI - DEGAN Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;202#art-4

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Art. 4 Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995. — Testo vigente | Portale Normativo