Art. 2
In vigore dal 21 giu 1984
L'ultimo comma dell'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;202#art-2