Art. 3

In vigore dal 21 giu 1984
L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente: "Art. 484 - Requisiti uditivi. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purchè tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi non già prescritta devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria C è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E è sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito. Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validità e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro. I minorati di cui al comma precedente possono ottenere la conferma della validità e la revisione della patente di guida della categoria B abilitante alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;202#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo