Art. 1
In vigore dal 15 mar 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla borsa valori dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1969, n. 776, con il quale è stata modificata la precedente tariffa dei diritti di quotazione;
Vista la delibera n. 583 del 16 novembre 1982 della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa medesima;
Visti gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
L. 25.000 (venticinquemila) di diritto fisso per ogni titolo quotato;
L. 25 (venticinque) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale azionario ed obbligazionario quotato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;947#art-1