Art. 2

In vigore dal 15 mar 1984
Viene confermato che alle società che chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale della borsa valori di Firenze, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso: a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 75%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 50%; d) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 25%. Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Firenze della quotazione di titoli già quotati in altre borse valori, anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori. L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel secondo semestre, il diritto da corrispondere è ridotto a metà. L'ammontare complessivo dei diritti per l'anno in corso, da corrispondere entro l'anno successivo, si computa sull'importo del capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie, privilegiate, preferenziali e di risparmio e dalle obbligazioni ordinarie e convertibili quotate ufficialmente ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;947#art-2

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Art. 2 Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori. — Testo vigente | Portale Normativo