Art. 3
In vigore dal 15 mar 1984
È fissato in L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Firenze.
Resta invariato il regime dei diritti per la quotazione di titoli a reddito fisso garantiti dallo Stato ed assimilati, ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1979, n. 184.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983
PERTINI
GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;947#art-3