Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 81

Trattazione orale

In vigore dal 24 giu 1983
Nella seduta fissata per la trattazione orale il relatore riferisce, alla presenza del dipendente, senza trarre conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il dipendente può svolgere oralmente la propria difesa ovvero affidarla a chi lo assista a termine del precedente e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgere sia al dipendente, sia ad eventuali testimoni, dei quali la commissione ritenga necessaria l'audizione, domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano agli atti del procedimento e chiedere chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Alla seduta può intervenire il direttore del servizio personale. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e dal presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattazione orale (Art. 81 Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.) — Testo vigente | Portale Normativo