Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 81
Trattazione orale
In vigore dal 24 giu 1983
Nella seduta fissata per la trattazione orale il relatore riferisce, alla presenza del dipendente, senza trarre conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
Il dipendente può svolgere oralmente la propria difesa ovvero affidarla a chi lo assista a termine del precedente e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgere sia al dipendente, sia ad eventuali testimoni, dei quali la commissione ritenga necessaria l'audizione, domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano agli atti del procedimento e chiedere chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Alla seduta può intervenire il direttore del servizio personale.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e dal presidente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-81