Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 79
Espletamento dell'inchiesta
In vigore dal 24 giu 1983
Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dal dipendente e può avvalersi all'uopo della cooperazione degli uffici.
L'eventuale consulente del dipendente di cui al precedente ed il consulente tecnico del funzionario istruttore di cui al precedente articolo 78 terzo comma, hanno facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo, e prova e di proporre domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.
Al consulente tecnico del funzionario istruttore possono inoltre essere affidate particolari indagini.
L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore il quale può proporre, almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine, la proroga per non oltre trenta giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-79