Art. 3
In vigore dal 1 mag 1983
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - GASPARI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 27
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-05;94#art-3