Art. 2
In vigore dal 1 mag 1983
A garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione e degli obblighi derivanti dal rapporto d'utenza, deve essere costituita una cauzione nelle seguenti misure:
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| Classe d'utente (bit/s)
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| 300 | 2400 | 4800 | 9600
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Lire..... | 500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000
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La cauzione deve essere prestata:
mediante deposito su libretto postale di risparmio intestato a:
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di......... con la causale "deposito cauzionale effettuato da......... relativo abbonamento servizio trasmissione dati su rete a commutazione di circuito in......... a garanzia delle apparecchiature fornite e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di utenza";
o mediante fidejussione bancaria da parte di uno degli istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
o mediante polizza assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
L'atto fidejussorio e la polizza assicurativa devono essere redatti in conformità dello schema predisposto dall'Amministrazione.
Sull'importo della fidejussione bancaria e della polizza assicurativa, per tutta la durata della loro validità, dev'essere corrisposto all'Amministrazione l'interesse anticipato del 2% annuo da versare con le modalità indicate dall'Amministrazione stessa.
Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni sono esenti dall'obbligo della cauzione ai sensi dell'art. 215 del codice postale e delle altre disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-05;94#art-2