Art. 2

In vigore dal 1 mag 1983
A garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione e degli obblighi derivanti dal rapporto d'utenza, deve essere costituita una cauzione nelle seguenti misure: ===================================================================== | Classe d'utente (bit/s) |------------------------------------------------------ | 300 | 2400 | 4800 | 9600 |------------------------------------------------------ | | | | Lire..... | 500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | | | | La cauzione deve essere prestata: mediante deposito su libretto postale di risparmio intestato a: Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di......... con la causale "deposito cauzionale effettuato da......... relativo abbonamento servizio trasmissione dati su rete a commutazione di circuito in......... a garanzia delle apparecchiature fornite e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di utenza"; o mediante fidejussione bancaria da parte di uno degli istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; o mediante polizza assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. L'atto fidejussorio e la polizza assicurativa devono essere redatti in conformità dello schema predisposto dall'Amministrazione. Sull'importo della fidejussione bancaria e della polizza assicurativa, per tutta la durata della loro validità, dev'essere corrisposto all'Amministrazione l'interesse anticipato del 2% annuo da versare con le modalità indicate dall'Amministrazione stessa. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni sono esenti dall'obbligo della cauzione ai sensi dell'art. 215 del codice postale e delle altre disposizioni vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-05;94#art-2

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